Comitato Paritetico Edile
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CASSA EDILE BOLZANO


IL COMMITTENTE

ovvero
“chi deve far eseguire un'opera edile”
Sintesi dei principali adempimenti previsti dal D.Lgs. 494/96, e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 528/99), a cura di segreteria e commissione tecnica del Comitato Paritetico Edile della Provincia Autonoma di Bolzano.

1. IL COMMITTENTE

Il decreto legislativo n. 494 del 14 agosto 1996, che riguarda prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili, prevede nuovi e importanti compiti (e responsabilità) per il committente.

- Chi è ...
… IL COMMITTENTE:
E' il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile, indipendentemente da eventuali frazionamenti. Diventa committente, anche per piccoli lavori, chi:
  • ha la necessità di costruire un fabbricato di civile abitazione o a scopo produttivo,
  • possiede un immobile da ristrutturare,
  • amministra un condominio,
  • é incaricato da una amministrazione (nella sua qualità di funzionario) in caso di opera pubblica.

Committente è pertanto chi deve far eseguire lavori edili o di ingegneria civile, quali ad esempio lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smaltimento di opere fisse, permanenti o temporanee (vedi tabella III).
Il Committente darà il proprio contributo per la sicurezza dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera di cui è titolare già a partire dalla fase di progettazione: dalle scelte tecniche alla pianificazione dei lavori, dalla selezione delle imprese alla stipula dei contratti e, in generale, attraverso tutte le fasi lavorative.

2. IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Il committente, per lo svolgimento dei propri compiti, potrà farsi aiutare dal Responsabile dei lavori.

- Chi è ...
… IL RESPONSABILE DEI LAVORI
  • E' il soggetto che coadiuva il committente impossibilitato a seguire tutte le fasi lavorative, su incarico dello stesso, nello svolgimento di alcuni compiti relativi a: progettazione, scelta delle imprese, esecuzione dell'opera, operazioni burocratiche, ecc.
  • Può essere la persona incaricata della progettazione (progettista, coordinatore per la progettazione, ecc.), della esecuzione (l'imprenditore) o del controllo dell'esecuzione dell'opera (direttore dei lavori, coordinatore per l'esecuzione).
  • La nomina del responsabile dei lavori non è obbligatoria. Il committente ne ha la facoltà e si sgrava in tal modo di alcune responsabilità dirette.

Nell'ambito dei lavori pubblici è, obbligatoriamente, il responsabile unico del procedimento.

3. I PRINCIPALI OBBLIGHI

Su Committente o Responsabile dei lavori ricadono tutta una serie di obblighi e conseguenti responsabilità, con esonero per il primo per quanto conferito al responsabile dei lavori.

OBBLIGHI
I PRINCIPALI OBBLIGHI
1. Quando l'entità o le caratteristiche dei lavori da eseguire lo richiedono (vedi tabelle I e II) il committente o il responsabile dei lavori dovranno:
  • nominare, nella fase di progettazione dell'opera, un coordinatore (CSP) in possesso di titoli e requisiti necessari per affrontare con competenza le problematiche attinenti la sicurezza del lavoro nel settore edile. Il coordinatore dovrà redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e il fascicolo contenente informazioni utili per le fasi di manutenzione o di futuri interventi sul fabbricato. L'obbligo di redazione del fascicolo non è previsto per i lavori di manutenzione ordinaria;
  • nominare un coordinatore nella fase di esecuzione (CSE), con requisiti analoghi a quelli del CSP, con il compito di aggiornare i documenti dallo stesso predisposti e di coordinare le diverse imprese e i piani operativi obbligatoriamente redatti da queste ultime;
  • trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerta per l'esecuzione dei lavori (si consiglia di richiedere documento sottoscritto, a riprova dell'avvenuto adempimento);
  • comunicare a imprese esecutrici e lavoratori autonomi i nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori che dovranno apparire nel cartello di cantiere;
  • trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'organo di vigilanza di Bolzano, la notifica preliminare elaborata conformemente allo specifico modello (vedi tabella IV).
2. In ogni caso il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti a:
  • verificare l'idoneità tecnico – professionale di imprese esecutrici e lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso la verifica di iscrizione alla Camera di commercio;
  • chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo occupato, distinto per qualifica e corredato dagli estremi delle denunce effettuate all'INPS, INAIL e Cassa Edile, e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

4. LE SANZIONI

Per committente o responsabile dei lavori sono previste le seguenti sanzioni: (il committente è esonerato da responsabilità solo per quanto conferito al responsabile dei lavori)
- per mancata
  ARRESTO AMMENDA
determinazione durata delle lavorazioni o fasi di lavoro Da 3 a 6 mesi da € 1549,37 a € 4131,66
designazione coordinatore progettazione / esecuzione Da 3 a 6 mesi da € 1549,37 a € 4131,66
verifica effettivo svolgimento dei compiti previsti a carico dei coordinatori Da 3 a 6 mesi da € 1549,37 a € 4131,66
verifica idoneità tecnico – professionale delle imprese Da 2 a 4 mesi da € 516,46 a € 2582,28
trasmissione notifica preliminare all'organo di vigilanza ------------------- da € 516,46 a € 3098,74
trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento alle imprese invitate a presentare le offerte ------------------- da € 516,46 a € 3098,74

5. LE TABELLE

TABELLA I        
CASI POSSIBILI   ADEMPIMENTI CONSEGUENTI    
Condizioni di cantiere   Rispetto dei principi generali di tutela D.Lgs. 626/94 Trasmissione notifica preliminare Nomina coordinatore progettazione / esecuzione
  Entità / Tipo di lavoro      
una impresa < 200 uomini - giorno No No
  > 200 uomini - giorno No
più impresa < 200 uomini - giorno No No
  > 200 uomini - giorno
  Rischi particolari (vedi tabella II)
TABELLA II
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
  1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
  2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
  3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
  4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
  5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
  6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
  7. Lavori subacquei con respiratori.
  8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
  9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
  10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
TABELLA III
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile:

  • I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  • Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
TABELLA IV

All'Ufficio Tecnica della sicurezza
Via Cesare Battisti 21
39100 BOLZANO


Oggetto: notifica preliminare

  • Data della comunicazione
  • Indirizzo del cantiere
  • Committente: nome e indirizzo
  • Natura dell'opera
  • Responsabile dei lavori: nome e indirizzo
  • Coordinatore per la progettazione: nome e indirizzo
  • Coordinatore per l'esecuzione: nome e indirizzo
  • Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere
  • Durata presunta dei lavori in cantiere
  • Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere
  • Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi
  • Ammontare complessivo presunto dei lavori
  • Identificazione delle imprese già selezionate
  • Affiggere copia in maniera visibile in cantiere


Affiggere copia in maniera visibile in cantiere

6. LE MOTIVAZIONI CHE STANNO ALLA BASE DELLA DIRETTIVA

Con il D.Lgs. 494/96 viene attuata in Italia la direttiva europea per la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili.

Secondo un'analisi dell'Unione Europea il 35% degli infortuni mortali è dovuto ad omissioni in fase di progettazione, il 28% alla insufficiente organizzazione del cantiere e al mancato coordinamento tra le imprese esecutrici. Ciò significa che oltre il 60% degli infortuni gravi che accadono nel cantiere trovano origine antecedente all'inizio dei lavori.

I costi umani e materiali dovuti agli infortuni sul lavoro sono enormi per l'imprenditore e la società.

Tramite la direttiva l'Unione Europea si prefigge di raggiungere un calo del numero degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e dei costi socio-economici collegati.

Incidenza del costo degli infortuni sul fatturato delle imprese

7. DEFINIZIONI CONTENUTE NEL D.L.G.S . 494/96 E D.L.G.S. 528/99

Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o d'ingegneria civile.

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata.

Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
Coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo tecnico

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori

Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

8. LE CONCLUSIONI

Il Committente è figura fondamentale per la prevenzione dei rischi in cantiere; egli dovrà scegliere con attenzione i propri collaboratori: progettisti, direttore dei lavori, coordinatori per la sicurezza, ecc. Come si è visto, è proprio con una attenta attività di progettazione, che si potranno evitare numerosi infortuni nel cantiere. Le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi incaricati dell'esecuzione delle opere, andranno selezionati in base alla loro dimostrata capacità tecnico - professionale, alla loro struttura organizzativa, anche riferita alla sicurezza sul lavoro, alla loro regolare posizione contrattuale e contributiva nei confronti di enti privati e pubblici.