Comitato Paritetico Edile
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CASSA EDILE BOLZANO


VERBALE Dl ACCORDO
per l'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 626/1994 in merito agli Organismi Paritetici e alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

In Bolzano, addì 11 settembre 1996
tra
il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, rappresentato dal Presidente Dr. Ing. Vittorio Repetto e dal segretario Dr. Josef Negri;

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO-LANDESVERBAND der HANDWERKER, rappresentata dal suo presidente Herbert Fritz, assistito dal dr. Hanspeter Munter;

l'UNlONE ARTIGIANI ALTOATESINI, rappresentata dal suo Presidente rag. Munaretto, assistito dal segretario rag. Giuseppe Salvadori e dal segretario del settore costruzioni Marco Scrinzi;
e
la FLC/LFB FEDERAZIONE LAVORATORI COSTRUZIONI-LANDESFÖDERATION DER BAUARBEITER, costituita da:
  • FeNEAL/UIL-SGK rappresentata dai sigg. Maurizio D'Aurelio e Christian Troger;
  • FILCA/CISL/SGB rappresentata dai sigg. Primo Schönsberg e Heinrich Federspieler;
  • FILLEA/CGIL/AGB rappresentata dal sig. Lorenzo Sola;


L’UNIONE SINDACATI AUTONOMI SUDTIROLESI Sezione Edili USAS - AUTONOMER SÜDTIROLER GEWERKSCHAFTBUND ASGB/BAU rappresentata dal Presidente Georg Pardeller e dal sig. Werner Blaas;
premesso
  • che i firmatari del presente accordo individuano nella formazione professionale un momento estremamente importante nei confronti del quale deve essere esercitato il massimo impegno per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza;
  • che le vigenti disposizioni contrattuali prevedono, in applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo 626/94 e successive modifiche, che i lavoratori ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in matéria di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro (modulo di 8 ore), con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in occasione: del primo ingresso nel settore, del cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi;
  • che le vigenti disposizioni contrattuali prevedono, in applicazione degli artt. 19 e 22 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza (modulo di 20 ore);
  • che l'art. 20 del decreto legislativo 626/94 definisce il ruolo degli Organismi Paritetici attribuendo loro "funzioni di orientamento e di promozione dì iniziative formative nei confronti dei lavoratori";
  • che i recenti accordi per il rinnovo dei contratti di lavoro del settore edile siglati il 05.07.1995 per il comparto industriale ed il 27.10.1995 per il comparto artigianale, nel dare attuazione alle disposizioni del suddetto art. 22 del decreto legislativo stabiliscono che alla predetta formazione provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa ovvero l'Organismo Paritetico mediante appositi programmi formativi;
  • che il "Comitato Paritetico per la Prevenzione Infortuni" (in seguito denominato "Comitato Paritetico Edile"), già da anni organizza corsi in materia di antinfortunistica in collaborazione con gli Ispettorati della Formazione Professionale in lingua italiana e tedesca, con la Croce Rossa e con la Croce Bianca;
si conviene quanto segue:
1. le funzioni demandate dall'art. 20 del decreto legislativo 626/94 agli Organismi Paritetici sono svolte dal Comitato Paritetico Edile previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'edilizia ed istituito in Bolzano con accordo datato 15.11.1989. Pertanto, al Comitato Paritetico Edile sono demandate le seguenti funzioni:
 
  1. composizione di controversie insorte fra le parti interessate (datori di lavoro, lavoratori o loro rappresentanti) in ordine all'applicazione dei diritti di informazione, formazione e rappresentanza previsti dalle vigenti norme di legge o di contratto in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
  2. tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati;
  3. individuazione degli eventuali fabbisogni formativi in relazione all'applicazione del decreto legislativo 626/94.
2. In relazione a quanto sopra, con particolare riferimento al punto 1c), le parti delegano al Comitato Paritetico Edile di Bolzano, tra gli altri, i seguenti compiti:
 
  1. Organizzare i corsi ex art. 22 del D.Lgs. 626/94, di elaborare i relativi programmi in ottemperanza e nel rispetto delle norme legislative e di contratto attualmente vigenti prevedendo pacchetti formativi di 20 ore per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori rientranti nell'elencazione espressamente prevista dal CCNL, adeguandoli alle eventuali future modifiche e/o integrazioni che dovessero intervenire nel corso di validità del presente accordo. Il Comitato Paritetico Edile, in base alle segnalazioni che perverranno dalle imprese, provvederà ad avviare i corsi entro i tempi tecnici necessari dandone tempestiva comunicazione alle aziende interessate unitamente ai dettagli di carattere organizzativo.
  2. Organizzare moduli formativi sia di cultura antinfortunistica, sia per specifiche figure professionali, di durata variabile, collocati di norma in periodi non lavorativi e/o durante il periodo di sospensione invernale con intervento della cassa integrazione, rivolti a tutti onde consentire alle maestranze edili una adeguata conoscenza delle tematiche della sicurezza. L'iscrizione ai suddetti corsi può essere avanzata anche autonomamente dai singoli operai non essendo necessaria la preventiva segnalazione da parte dell'impresa. lì Comitato Paritetico Edile potrà pubblicizzare queste iniziative nelle forme che riterrà più opportune.
  3. Organizzare corsi monografici rivolti a particolari figure professionali - quali ad esempio i gruisti, gli addetti alle macchine movimento terra e gli addetti al servizio prevenzione incendi- già addetti allo svolgimento delle specifiche mansioni, invitati dalle imprese a frequentare ulteriori corsi di aggiornamento e/o approfondimento in materia di sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 626/94. Come per i corsi di cui al punto 2/A) il Comitato Paritetico Edile, a seguito di specifica segnalazione da parte delle imprese interessate, procederà ad avviare il relativo corso dandone comunicazione alle aziende interessate unitamente ai dettagli di carattere organizzativo.
3. Il Comitato Paritetico Edile dovrà garantire un regolare svolgimento dei corsi, tenendo in considerazione le particolari necessità del settore e la dislocazione sul territorio delle varie imprese, cercando, per quanto possibile, di organizzarli a livello comprensoriale. Qualora non si dovesse raggiungere un numero sufficiente di iscrizioni per l'effettuazione dei corsi in tutti i comprensori, gli iscritti verranno raggruppati.
Il Comitato Paritetico Edile, qualora pervenissero domande in tal senso, potrà valutare la possibilità di organizzare corsi a livello aziendale/interaziendale o zonale.
4. Il Comitato Paritetico Edile rilascerà ai partecipanti una certificazione dell'avvenuta formazione e terrà un'anagrafe in merito.
5. Tutti gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi sono a carico del Comitato Paritetico Edile che provvederà alla copertura attraverso il fondo "istruzione Professionale"; resta inteso che il Comitato Paritetico Edile utilizzerà tutti gli strumenti a disposizione per ottenere eventuali rimborsi da istituzioni pubbliche e/o dal Fondo Sociale Europeo.
6. Per gli apprendisti neo assunti nel settore le parti delegano il Comitato Paritetico Edile a intervenire nei confronti delle Scuole Professionali provinciali affinché il modulo formativo di cui al D.Lgs. 626/94 venga incluso all'interno dei normali corsi per gli apprendisti già dal primo anno formativo. Per i neo assunti nel settore attraverso Io strumento del contratto di formazione, le parti si danno atto che il modulo formativo di otto ore, inserito nei programmi che erogherà la Provincia di Bolzano attraverso gli Assessorati alla Formazione Professionale in base all'Accordo Provinciale 25.7.1995, sia considerato utile anche ai fini di quanto previsto dalle disposizioni della 626.
7. Le parti interessate si impegnano, ognuna nell'ambito delle rispettive competenze a divulgare il contenuto del presente accordo al fine di dare completa attuazione alle disposizioni previste dal decreto legislativo 16 settembre 1994 n. 626 e per sviluppare le eventuali azioni informative ritenute necessarie.
Il presente accordo ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdettato tre mesi prima della scadenza.
NOTA A VERBALE
Le parti delegano al Comitato Paritetico Edile la possibilità di offrire alle imprese moduli di informazione e formazione sul D.Lgs. 277/91.

Letto, confermato e sottoscritto.


IL COLLEGIO COSTRUTTORI

L'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

L'UNIONE ARTIGIANI

LA FLC/LFB

L'ASGB BAU